Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 ago 2005
Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunta la seguente nota: «Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio.»
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