Art. 1
In vigore dal 17 ago 2005
Il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 21/2004 attuato dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda del Nord è riconosciuto provvisoriamente operativo dal 9 luglio 2005 al 30 aprile 2006 (termine ultimo).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:617:oj#art-1