Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 ago 2005
1.   Non è commercializzato alcun prodotto costituito da o contenente materiali, tranne il latte, ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996. 2.   Al decesso di ogni bovino nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, tutte le parti del corpo sono eliminate secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002. 3.   In deroga a quanto stabilito dai paragrafi 1 e 2, le pelli degli animali di cui sopra possono essere impiegate per la produzione di cuoio, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 e del regolamento (CE) n. 878/2004, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5.
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