Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ago 2005
Ferme restando le disposizioni che verranno stabilite conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004, l’autorità competente effettua annualmente i controlli in loco necessari per verificare il rispetto, da parte degli allevatori, degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli ovini.
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