Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 lug 2005
Quattro di questi giudici sono nominati per un periodo di sei anni, dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2011. Gli altri tre giudici sono nominati per un periodo di tre anni, dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2008. Il segretariato generale del Consiglio pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la designazione, effettuata per estrazione a sorte dal presidente del Consiglio, di tre giudici di tale Tribunale il cui mandato scade alla fine dei primi tre anni.
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