Art. 2
In vigore dal 20 lug 2005
1. La Germania adotterà tutte le misure necessarie per chiedere al beneficiario la restituzione degli importi versati a titolo della garanzia di cui all’.
2. La restituzione dell’aiuto sarà effettuata immediatamente e in conformità delle procedure nazionali, nella misura in cui esse permettono l’esecuzione effettiva e immediata della decisione. Gli importi da restituire includono gli interessi a decorrere dalla data alla quale il beneficiario ha percepito l’aiuto illegale fino alla data del rimborso effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
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