Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 lug 2005
1.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 4 860 000,00 kg PRO (potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential). 2.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 54 350 000,00 kg PRO. 3.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 9 621 160,00 kg PRO. 4.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1 tricloroetano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 550 060,00 kg PRO. 5.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 4 629 950,61 kg PRO. 6.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 2 552 968,89 kg PRO. 7.   Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2004 a partire da fonti esterne è di 114 612,00 kg PRO.
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