Art. 2
In vigore dal 18 lug 2005
Il periodo durante il quale la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998, oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Romania all’Unione europea, ai sensi dall’ del protocollo aggiuntivo.
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