Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 lug 2005
L’ della decisione 81/121/CEE è sostituito dal testo seguente: « 1.   L’indennità giornaliera per i giorni di viaggio ammonta a: — 130 EUR per i membri e i supplenti. 2.   L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di riunione ammonta a: — 208 EUR per i membri e i supplenti. 3.   All’avente diritto che provi adeguatamente di aver sostenuto spese per il pernottamento nella sede di lavoro è concessa un’indennità giornaliera supplementare di 30 EUR.»
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