Art. 1
In vigore dal 12 lug 2005
L’ della decisione 81/121/CEE è sostituito dal testo seguente:
«
1. L’indennità giornaliera per i giorni di viaggio ammonta a:
—
130 EUR per i membri e i supplenti.
2. L’indennità giornaliera per ciascuna giornata di riunione ammonta a:
—
208 EUR per i membri e i supplenti.
3. All’avente diritto che provi adeguatamente di aver sostenuto spese per il pernottamento nella sede di lavoro è concessa un’indennità giornaliera supplementare di 30 EUR.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:554:oj#art-1