Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 lug 2005
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
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