Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 lug 2005
1.   Le misure di aiuto cui l’Italia ha dato esecuzione a favore del settore zootecnico, previste dall’articolo 15, comma 16, della legge n. 67/88, dall’articolo 5 della legge n. 290/99 e dalla legge n. 252/91 (progetti integrati) e gli interventi di FINAGRA ai sensi della legge n. 252/91 relativi alla concessione di mutui ad imprese private sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 2.   Le misure previste dall’articolo 4 della legge n. 290/99, relative ad operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento in scadenza entro il 31 marzo 1998, non sono mai state attuate e quindi non hanno dato adito ad un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 3.   Gli interventi di FINAGRA, ai sensi della legge n. 252/91 concernenti l’acquisizione di partecipazioni azionarie, la concessione di mutui a cooperative e la prestazione di garanzie, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
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