Art. 7

Art. 7

In vigore dal 5 lug 2005
1.   Gli aiuti previsti dall' della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell' del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano le misure di pubblicità. 2.   Gli aiuti previsti dall' della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell' del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano le misure di promozione e di diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di bergamotto. 3.   Gli aiuti previsti dall' della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell' del progetto di decreto sono compatibili con il mercato comune allorché essi riguardano le misure di promozione e di diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto rientranti nella definizione comunitaria di piccola o media impresa, purché le condizioni dell' del regolamento (CE) n. 70/2001 siano soddisfatte. 4.   Indipendentemente dall'importanza del beneficiario, gli aiuti previsti dall' della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell' del progetto di decreto per la promozione e la diffusione di informazioni generali a favore dei produttori di olio essenziale di bergamotto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, purché siano rispettate tutte le condizioni materiali e formali stabilite dal regolamento (CE) n. 69/2001.
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