Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 lug 2005
Gli aiuti previsti dall' della legge n. 39 del 25 febbraio 2000 e dettagliati nell' del progetto di decreto, sono compatibili con il mercato comune, purché la totalità degli aiuti destinati a coprire le spese relative all'introduzione di programmi di assicurazione della qualità ISO e HACCP ed i contributi chiesti dagli organismi di certificazione siano limitati a 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.
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