Art. 2
In vigore dal 4 lug 2005
Gli Stati membri assicurano che:
1)
le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazamato siano ritirate entro il 4 gennaio 2006;
2)
a decorrere dalla data di pubblicazione non siano concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazamato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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