Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 lug 2005
Gli Stati membri assicurano che: 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazamato siano ritirate entro il 4 gennaio 2006; 2) a decorrere dalla data di pubblicazione non siano concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazamato.
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