Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 giu 2005
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, in nome della Comunità europea con riserva della sua conclusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:599:oj#art-2