Art. 5
In vigore dal 21 giu 2005
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 287 del trattato, gli esperti sono tenuti a non divulgare informazioni di cui siano venuti a conoscenza in occasione dei lavori del gruppo, qualora il rappresentante della Commissione li abbia informati della riservatezza della materia.
Storico versioni
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