Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 giu 2005
1.   Il gruppo è costituito da esperti nazionali designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. 2.   Il rappresentante della Commissione può invitare altri esperti a partecipare alle riunioni e ai lavori del gruppo. 3.   I servizi della Commissione provvedono alla segreteria per le riunioni e i lavori del gruppo. 4.   Il gruppo si riunisce nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario stabiliti dalla Commissione.
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