Art. 2
In vigore dal 14 giu 2005
La dichiarazione allegata alla presente decisione sarà depositata presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, depositario della convenzione congiunta, al più presto possibile dopo l’adozione della presente decisione, mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna.
Storico versioni
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