Art. 2
In vigore dal 7 giu 2005
1. L'investimento di 216 milioni di EUR della holding pubblica Fintecna nella società AZ Servizi, notificato dallo Stato italiano, non costituisce aiuto di Stato.
In applicazione del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, basata sull'analisi della redditività del piano industriale presentato alla Commissione, l'investimento può essere effettuato soltanto nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 2.
2. La plusvalenza da riassegnare per contratto ad AZ Fly è trasferita a detta società unicamente per la parte eccedente il tasso di rendimento interno pari al 25 % atteso dall'investimento di Fintecna :
a)
una volta realizzate tutte le cessioni previste, oppure
b)
in ogni caso il 31 dicembre 2008 e secondo la valutazione effettuata del tasso di rendimento.
Storico versioni
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