Art. 1
In vigore dal 6 giu 2005
Ai pescherecci della Danimarca e del Regno Unito che detengono a bordo reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione superiore a 120 mm, ad eccezione delle sfogliare, oltre ai giorni previsti dal punto 6, lettera a), dell’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005 è assegnata una giornata supplementare al mese.
Storico versioni
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