Art. 2 · Nuove tecnologie e reti informatiche

Art. 2

Nuove tecnologie e reti informatiche

In vigore dal 3 giu 2005
Nuove tecnologie e reti informatiche Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche, compresa l’assistenza tecnica, nonché per la creazione di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace in materia di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato I.
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