Art. 2
In vigore dal 2 giu 2005
1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.
2. Qualora l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia chieda un’assistenza esterna, si applicano le procedure definite dal regolamento (CE) n. 2666/2000 e da regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia che potranno essere adottati in futuro.
Storico versioni
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