Art. 2
In vigore dal 2 giu 2005
1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione della Bosnia-Erzegovina a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.
2. Qualora la Bosnia-Erzegovina chieda un’assistenza esterna, si applicano le procedure definite dal regolamento (CE) n. 2666/2000 nonché da regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore della Bosnia-Erzegovina che potranno essere adottati in futuro.
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