Art. 2
In vigore dal 30 mag 2005
La decisione 2004/863/CE è modificata come segue:
1)
all’, paragrafo 2, «3 550 000 EUR» è sostituito da «3 586 000 EUR»;
2)
all’, paragrafo 2, «1 700 000 EUR» è sostituito da «1 736 000 EUR»;
3)
all’, paragrafo 2, «2 375 000 EUR» è sostituito da «2 426 000 EUR»;
4)
all’articolo 4, paragrafo «15 020 000 EUR» è sostituito da «15 170 000 EUR»;
5)
all’articolo 5, paragrafo 2, «290 000 EUR» è sostituito da «294 000 EUR»;
6)
all’articolo 6, paragrafo 2, «585 000 EUR» è sostituito da «1 487 000 EUR»;
7)
all’articolo 7, paragrafo 2, «4 780 000 EUR» è sostituito da «8 846 000 EUR»;
8)
all’articolo 8, paragrafo 2, «24 045 000 EUR» è sostituito da «29 755 000 EUR»;
9)
all’articolo 9, paragrafo 2, «6 170 000 EUR» è sostituito da «6 172 000 EUR»;
10)
all’articolo 10, paragrafo 2, «6 660 000 EUR» è sostituito da «8 677 000 EUR»;
11)
all’articolo 11, paragrafo 2, «85 000 EUR» è sostituito da «353 000 EUR»;
12)
all’articolo 12, paragrafo 2, «835 000 EUR» è sostituito da «836 000 EUR»;
13)
all’articolo 13, paragrafo 2, «145 000 EUR» è sostituito da «155 000 EUR»;
14)
all’articolo 14, paragrafo 2, «1 085 000 EUR» è sostituito da «1 184 000 EUR»;
15)
all’articolo 15, paragrafo 2, «35 000 EUR» è sostituito da «36 000 EUR»;
16)
all’articolo 16, paragrafo 2, «4 270 000 EUR» è sostituito da «4 510 000 EUR»;
17)
all’articolo 17, paragrafo 2, «1 920 000 EUR» è sostituito da «2 076 000 EUR»;
18)
all’articolo 18, paragrafo 2, «1 135 000 EUR» è sostituito da «1 480 000 EUR»;
19)
all’articolo 19, paragrafo 2, «435 000 EUR» è sostituito da «444 000 EUR»;
20)
all’articolo 20, paragrafo 2, «1 160 000 EUR» è sostituito da «1 170 000 EUR»;
21)
all’articolo 21, paragrafo 2, «305 000 EUR» è sostituito da «313 000 EUR»;
22)
all’articolo 22, paragrafo 2, «5 570 000 EUR» è sostituito da «5 690 000 EUR»;
23)
il testo dell’articolo 23 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 23
Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui agli articoli da 1 a 22 copre il 100 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati per i test effettuati, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, sino a:
a)
un importo massimo di 8 EUR per test, per i test effettuati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 sui bovini e gli ovini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
b)
un importo massimo di EUR 30 per test, per i test effettuati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
c)
un importo massimo di EUR 145 per test, per i test molecolari iniziali di differenziazione effettuati dal 14 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 come precisato nell’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001.»;
24)
il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:413:oj#art-2