Art. 1
In vigore dal 26 mag 2005
L' della decisione n. 170 è modificato come segue:
a)
il paragrafo c) del punto I.2 è soppresso.
b)
il paragrafo d) del punto I.2 è sostituito dal seguente testo:
«la data di ricevimento del modello E 109 da parte dell’istituzione del luogo di residenza quando non sono indicati sul modulo interessato né la data dell’apertura del diritto alle prestazioni in natura, in virtù della legislazione dello Stato competente previsto al punto a), né la data del trasferimento della residenza prevista al punto b)».
c)
viene inserito il seguente punto I.2bis:
«L'istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente dell’iscrizione della persona interessata affinché quest’ultima istituzione le comunichi le misure che occorre applicare per suo conto al fine di evitare che la persona interessata continui ad utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente.
L'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata che, a decorrere dalla data della sua iscrizione presso tale istituzione, la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente non è più valida. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea di assicurazione malattia».
d)
viene inserito il seguente punto I.4bis:
«L'istituzione del precedente luogo di residenza comunica all’istituzione competente e/o all’istituzione del nuovo luogo di residenza le misure necessarie da applicare per evitare che la persona assicurata continui ad utilizzare, dopo la data di scadenza dell'iscrizione, la tessera europea di assicurazione malattia da essa rilasciata.
L'istituzione competente e/o l'istituzione del nuovo luogo di residenza informa la persona interessata che la tessera europea rilasciata dall’istituzione del precedente luogo di residenza non è più valida successivamente alla data dalla quale non devono più essere calcolati gli importi forfettari. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea di assicurazione malattia.»
e)
il paragrafo c) del punto II.2 è soppresso
f)
il paragrafo d) del punto II.2 è sostituito dal seguente testo:
«la data di ricevimento del modulo E 121 da parte dell’istituzione del luogo di residenza quando non sono indicate sul modulo interessato né la data di apertura del diritto alle prestazioni in natura a norma della legislazione dello Stato competente, prevista al punto a), né la data del trasferimento della residenza prevista al punto b)»;
g)
viene inserito il seguente punto II.2bis:
«L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente dell’iscrizione della persona interessata affinché quest’ultima istituzione indichi le misure necessarie da applicare per evitare che la persona assicurata continui ad utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente.
L'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata che a partire dalla data della sua iscrizione presso questa istituzione, la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione competente non è più valida. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea».
h)
viene inserito il seguente punto II.4bis:
«L'istituzione del precedente luogo di residenza indica all’istituzione competente e/o all’istituzione del nuovo luogo di residenza le misure necessarie da applicare per evitare che la persona assicurata continui ad utilizzare dopo la data di scadenza dell’iscrizione la tessera europea di assicurazione malattia da essa rilasciata.
L'istituzione competente e/o l'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata che la tessera europea rilasciata dall’istituzione del precedente luogo di residenza non è più valida successivamente alla data dalla quale non devono più essere calcolati gli importi forfettari. In tal caso essa rilascia una nuova tessera europea di assicurazione malattia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:965:oj#art-1