Art. 7
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 mag 2005
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’, paragrafo 2, per le partite esportate dal paese di origine prima della data di pubblicazione della presente decisione, gli Stati membri accettano il rapporto d’analisi per i prodotti di cui all’, lettere a) e b), senza la vidimazione ufficiale prevista in tale disposizione.
2. In deroga all’, paragrafo 1, per le partite esportate dal paese di origine prima della data di pubblicazione della presente decisione, gli Stati membri accettano l’importazione dei prodotti di cui all’, lettere c) e d), senza il rapporto d’analisi previsto in tale disposizione.
Storico versioni
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