Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 mag 2005
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «peperoncino»: pimenti del genere Capsicum, essiccati e tritati o polverizzati, classificati alla voce 0904 20 90 della nomenclatura combinata, in qualsiasi forma, destinati al consumo umano; b) «prodotti derivati dal peperoncino»: polvere di curry classificata alla voce 0910 50 della nomenclatura combinata, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano; c) «curcuma»: curcuma essiccata e tritata o polverizzata, classificata alla voce 0910 30 della nomenclatura combinata, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano; d) «olio di palma»: olio di palma classificato alla voce 1511 10 90 della nomenclatura combinata, destinato al consumo umano.
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