Art. 2 · Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

Art. 2

Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

In vigore dal 23 mag 2005
Delimitazione delle zone soggette a restrizioni Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite per le zone A, B, C, D ed E nell’allegato I. Per tali zone possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto in conformità agli . Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti tra la Spagna e il Portogallo devono essere autorizzati dalle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.
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