Art. 2
Delimitazione delle zone soggette a restrizioni
In vigore dal 23 mag 2005
Delimitazione delle zone soggette a restrizioni
Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite per le zone A, B, C, D ed E nell’allegato I.
Per tali zone possono essere concesse deroghe al divieto di uscita soltanto in conformità agli .
Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti tra la Spagna e il Portogallo devono essere autorizzati dalle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:393:oj#art-2