Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 mag 2005
1.   Nei certificati genealogici relativi allo sperma figurano le seguenti indicazioni: a) tutte le indicazioni di cui all’ relative al toro donatore dello sperma nonché il suo gruppo sanguigno o i risultati di test che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificare la genealogia; b) informazioni che consentano di identificare lo sperma: data della raccolta nonché nomi e recapiti del centro di raccolta o di magazzinaggio e del destinatario; c) se lo sperma è destinato al controllo ufficiale dei tori di razza pura, nome e indirizzo dell’organizzazione o dell’associazione riconosciuta incaricata di effettuare i controlli conformemente alla direttiva 87/328/CEE; d) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato nonché firma della persona autorizzata dall’organizzazione di allevatori che lo rilascia. 2.   Tali indicazioni possono tuttavia figurare in altri documenti che accompagnano lo sperma, purché l’organizzazione di allevatori che tiene il libro genealogico certifichi i suddetti documenti utilizzando la seguente formula: «Il sottoscritto attesta che nei documenti allegati figurano le indicazioni di cui all’ della decisione 2005/379/CE della Commissione: […]», seguita da un elenco esaustivo dei pertinenti allegati.
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