Art. 4 · Funzionamento

Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 11 mag 2005
Funzionamento 1.   I membri del GEE eleggono all’interno del gruppo un presidente e un vicepresidente per tutta la durata del mandato. 2.   Il programma di lavoro del GEE è concordato dal presidente della Commissione, tenendo conto anche dell’esame delle questioni di carattere etico proposte dal GEE di propria iniziativa (cfr. suddetto ). L’Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (BEPA) della Commissione, operante in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile dell’organizzazione dell’attività del GEE e del segretariato. 3.   Le sedute di lavoro del GEE sono private. Al di fuori di queste sedute, il GEE può discutere della propria attività con i servizi interessati e invitare esponenti di organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative ogni qualvolta ritenga utile uno scambio di opinioni. L’ordine del giorno delle riunioni del GEE viene distribuito ai pertinenti servizi della Commissione. 4.   Il GEE si riunisce regolarmente presso la sede della Commissione secondo le modalità ed il calendario fissati dalla Commissione. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi all’anno. I membri partecipano ad almeno 4 riunioni all’anno. 5.   Ai fini della formulazione dei pareri e nei limiti delle risorse disponibili in tal senso, il GEE: — qualora lo ritenga utile e/o necessario, può invitare esperti aventi competenze specifiche per fornire orientamenti e informazioni in relazione all’attività del GEE, — può avviare studi per raccogliere le necessarie informazioni di natura tecnico-scientifica, — può costituire gruppi di lavoro per affrontare questioni specifiche, — per ogni parere formulato, organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza, — stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per la questione di cui si occupa il gruppo, — può stabilire maggiori legami con gli esponenti dei vari organismi etici nell’Unione europea e nei paesi candidati all’adesione. 6.   Ogni parere viene pubblicato immediatamente dopo la sua adozione. Ove un parere non venga adottato all’unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso. Qualora, per esigenze operative, si richieda di esprimere un parere su una determinata questione in tempi più rapidi, saranno formulate brevi dichiarazioni, seguite eventualmente da un’analisi più approfondita, garantendo al contempo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. I pareri del GEE si riferiscono sempre allo stato di avanzamento della tecnologia al momento della formulazione del parere. Qualora lo ritenga necessario, il GEE può decidere di aggiornare i pareri. 7.   Il GEE adotta il proprio regolamento. 8.   Prima della scadenza del mandato del GEE è cura del presidente del gruppo stilare una relazione di attività, che viene pubblicata.
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