Art. 3 · Composizione — Designazione — Nomina

Art. 3

Composizione — Designazione — Nomina

In vigore dal 11 mag 2005
Composizione — Designazione — Nomina 1.   I membri del GEE sono nominati dal presidente della Commissione. 2.   Si applicano le seguenti norme: — I membri sono designati ad personam. Essi agiscono a titolo personale e sono chiamati a consigliare la Commissione in assoluta indipendenza da qualsiasi intervento esterno. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare. — Il GEE è composto da 15 membri al massimo. — Ciascun membro del GEE è nominato per quattro anni. La nomina può essere rinnovata per altri due mandati. — I membri del GEE non più in grado di contribuire efficacemente all’attività del gruppo e i dimissionari possono essere sostituiti da altri membri fino alla scadenza del mandato, conformemente all’, paragrafo 1, sulla base di un elenco di riserva. — I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse. Nella procedura di selezione si tiene conto anche delle domande pervenute attraverso altri canali. — La Commissione pubblica l’elenco dei membri del GEE nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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