Art. 4 · Scambio di informazioni

Art. 4

Scambio di informazioni

In vigore dal 10 mag 2005
Scambio di informazioni 1.   Ogni Stato membro assicura che la propria unità nazionale e il proprio rappresentante nella rete Reitox forniscano all’Europol e all’OEDT informazioni sulla fabbricazione, sul traffico e sull’uso, incluso quello medico, di nuove sostanze psicoattive e di preparati contenenti dette sostanze, tenuto conto del rispettivo mandato dei due organi. L’Europol e l’OEDT raccolgono le informazioni ricevute dagli Stati membri, che formano oggetto, mediante l’apposito formulario, di immediata comunicazione sia reciproca sia alle unità nazionali dell’Europol, ai rappresentanti degli Stati membri in seno alla rete Reitox, alla Commissione e all’AEVM. 2.   Qualora l’Europol e l’OEDT non ritengano che le informazioni fornite da uno Stato membro in relazione a una nuova sostanza psicoattiva debbano essere comunicate come previsto nel paragrafo 1, essi ne danno immediata notizia allo Stato membro comunicante. L’Europol e l’OEDT motivano tale decisione al Consiglio entro sei settimane.
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