Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 10 mag 2005
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a) «nuova sostanza psicoattiva»: un nuovo stupefacente o una nuova droga psicotropa allo stato puro o contenuta in un preparato; b) «nuova sostanza stupefacente»: una sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato, che non è stata inclusa in nessun elenco della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti e che può costituire una minaccia alla sanità pubblica comparabile a quella delle sostanze figuranti negli elenchi I, II o IV; c) «nuova sostanza psicotropa»: una sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato, che non è stata inclusa in nessun elenco della convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope e che può costituire una minaccia alla sanità pubblica comparabile a quella delle sostanze figuranti negli elenchi I, II, III o IV; d) «autorizzazione all’immissione in commercio»: la licenza di immettere sul mercato un medicinale, concessa dall’autorità competente di uno Stato membro, come previsto nel titolo III della direttiva 2001/83/CE (nel caso di medicinali per uso umano) o nel titolo III della direttiva 2001/82/CE (nel caso di medicinali veterinari), oppure l’autorizzazione all’immissione in commercio concessa dalla Commissione ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (7); e) «sistema delle Nazioni Unite»: l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la Commissione stupefacenti (CND) e/o il Consiglio economico e sociale, i quali agiscono ciascuno secondo le rispettive competenze definite nell’ della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti o nell’ della convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope; f) «preparato»: un composto contenente una nuova sostanza psicoattiva; g) «formulario per le relazioni»: un modulo strutturato per la notifica di una nuova sostanza psicoattiva e/o di un preparato contenente una nuova sostanza psicoattiva, concordato dall’OEDT/Europol e le rispettive reti negli Stati membri (Reitox e unità nazionali dell’Europol).
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