Art. 2
Ambito d’applicazione
In vigore dal 10 mag 2005
Ambito d’applicazione
La presente decisione si applica alle sostanze che non figurano attualmente in nessuno degli elenchi contenuti:
a)
nella convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti che possono costituire una minaccia alla sanità pubblica comparabile a quella delle sostanze figuranti nei relativi elenchi I, II o IV; e
b)
nella convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope che possono costituire una minaccia alla sanità pubblica comparabile a quella delle sostanze figuranti nei relativi elenchi I, II, III o IV.
La presente decisione si riferisce ai prodotti finiti, distinti dai precursori, per i quali il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (5), e il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droga (6), prevedono un regime comunitario.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:387:oj#art-2