Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 mag 2005
Il direttore generale per la Salute e la tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:405:oj#art-2