Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 mag 2005
La prima relazione, da presentare entro il 30 giugno 2005, riguarda il periodo di quattro mesi compreso tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2005. Le relazioni successive sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno e si riferiscono all’anno civile precedente, dal 1o gennaio al 31 dicembre, a partire dall’anno civile 2005.
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