Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 mag 2005
1.   Il regime di aiuti per lo sviluppo dell’infrastruttura comunale a carattere economico nell’ambito dell’azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale» (Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» ) secondo la parte II, punto 7, del programma quadro, finalizzato alla costruzione e all’estensione di centri industriali, tecnologici e di incubatori di imprese che forniscono locali e servizi comuni a piccole e medie imprese, al quale la Germania intende dare esecuzione nel periodo tra il 2004 e il 2006, non costituisce un aiuto di Stato nella misura in cui la Germania mantiene il suo impegno di rispettare il regolamento (CE) n. 69/2001 per l’affitto di locali, laboratori, apparecchiature speciali e/o altre prestazioni. 2.   Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, nella misura in cui la Germania mantiene il suo impegno di concedere qualsiasi aiuto per servizi di consulenza a favore di piccole e medie imprese che utilizzano i servizi offerti dai centri industriali, tecnologici e dagli incubatori di imprese, in conformità con il regolamento (CE) n. 70/2001.
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