Art. 1
In vigore dal 2 mag 2005
Il divieto d’importazione sui pneumatici ricostruiti imposto dal governo brasiliano e le connesse sanzioni finanziarie appaiono incompatibili con gli obblighi derivanti al Brasile dall’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e in particolare con le disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e rappresenta un «ostacolo agli scambi» ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94.
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