Art. 2
In vigore dal 2 mag 2005
L’Italia adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essa ne informa immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:362:oj#art-2