Art. 3
In vigore dal 25 apr 2005
1. La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).
2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2004 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del protocollo approvato in virtù della decisione 2003/18/CE (5) sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nella quarta colonna dell'allegato A(b) del protocollo aggiuntivo accluso alla presente decisione, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1o luglio 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:431:oj#art-3