Art. 4 · Funzionamento

Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 22 apr 2005
Funzionamento 1.   Il CCRS si compone di due gruppi: a) un gruppo che si occupa dei requisiti della domanda di ricerca in materia di sicurezza; b) un gruppo che si occupa dei requisiti della catena di fornitura di tecnologia. 2.   I membri del CCRS eleggono un presidente per ciascun gruppo. 3.   D'intesa con la Commissione possono essere costituiti sottogruppi ad hoc incaricati di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito da uno dei gruppi del CCRS o da entrambi. Essi sono sciolti non appena hanno portato a compimento il loro mandato. 4.   Per trattare punti particolari dell'ordine del giorno, la Commissione può invitare esperti od osservatori, comprese persone appartenenti a servizi della Commissione con una specifica competenza, a orientare i lavori del CCRS o a partecipare a sottogruppi ad hoc, se questo è ritenuto utile o necessario. 5.   I gruppi del CCRS si riuniscono di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da questa fissati. Essi possono avvalersi dei servizi di segretariato della Commissione e tenere riunioni congiunte in modo da assicurare la coerenza e il coordinamento delle loro attività. Le riunioni congiunte sono copresiedute dai presidenti dei gruppi del CCRS. 6.   I gruppi del CCRS adottano, in base a una proposta della Commissione, le regole che ne disciplinano lo svolgimento dell'attività, incluso un regolamento di procedura. 7.   È istituito un Intranet ad accesso ristretto, per mezzo del quale sono diffusi documenti di lavoro, conclusioni, verbali e ogni altro documento pertinente.
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