Art. 3 · Nomina dei membri del CCRS

Art. 3

Nomina dei membri del CCRS

In vigore dal 22 apr 2005
Nomina dei membri del CCRS 1.   I membri del CCRS sono nominati dalla Commissione tra specialisti e strateghi d'alto livello competenti nelle materie di cui all'. 2.   La nomina è ad personam e non sono nominati membri supplenti. I membri del comitato agiscono a titolo personale e prestano la loro consulenza alla Commissione senza ricevere istruzioni di sorta dall'esterno. Essi non divulgano le informazioni che il comitato abbia acquisito nel corso della sua attività, se la Commissione ritiene che tali informazioni abbiano carattere riservato. 3.   La durata del mandato dei membri del comitato non supera la durata di applicazione della presente decisione. Essi restano in carica fino a quando non siano sostituiti ovvero fino a scadenza del mandato. 4.   I membri che non sono più in grado di contribuire validamente ai lavori del comitato, che si dimettono o che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o all'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti dalla Commissione per il periodo restante del loro mandato. 5.   L'elenco dei membri del CCRS e delle successive nomine è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie «C».
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