Art. 5
Costi
In vigore dal 18 apr 2005
Costi
Gli Stati membri assicurano che i costi incorsi nell'attuazione degli siano sostenuti dagli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:317:oj#art-5