Art. 5 · Costi

Art. 5

Costi

In vigore dal 18 apr 2005
Costi Gli Stati membri assicurano che i costi incorsi nell'attuazione degli siano sostenuti dagli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:317:oj#art-5