Art. 2 · Condizioni per la prima immissione sul mercato

Art. 2

Condizioni per la prima immissione sul mercato

In vigore dal 18 apr 2005
Condizioni per la prima immissione sul mercato 1.   Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all' soltanto qualora un rapporto analitico, basato su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione specifica del mais geneticamente modificato «Bt10» ed emesso da un laboratorio accreditato, accompagni la partita, a dimostrazione del fatto che il prodotto non contiene mais «Bt10» né mangimi prodotti a partire da mais «Bt10». Qualora una partita dei prodotti di cui all' sia frazionata, una copia autenticata del rapporto analitico di cui al paragrafo 1 accompagna ogni sezione della partita frazionata. 2.   In assenza di un simile rapporto analitico, l'operatore stabilito nella Comunità che è responsabile della prima immissione del prodotto sul mercato fa sì che i prodotti di cui all' siano sottoposti a test per dimostrare che non contengono mais «Bt10» né mangimi prodotti a partire da mais «Bt10». Nelle more della disponibilità del rapporto analitico, il prodotto non è commercializzato nella Comunità. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) per il tramite del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
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