Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 apr 2005
Qualsiasi fornitore che desideri commercializzare le sementi di cui all' presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito o nel quale vuole importare. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare tali sementi, a meno che: a) vi siano prove sufficienti per dubitare che il fornitore sia in grado di commercializzare la quantità di sementi per la quale ha fatto domanda di autorizzazione; oppure b) la quantità totale di cui è autorizzata la commercializzazione conformemente alla pertinente deroga superi la quantità massima indicata nell'allegato.
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