Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 apr 2005
Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il servizio erogato nei campeggi deve rientrare nel gruppo di prodotti «servizio di campeggio» e soddisfare i criteri ecologici indicati nella parte A dell’allegato alla presente decisione. Il servizio di campeggio deve inoltre soddisfare un numero adeguato dei criteri definiti nella parte B dell’allegato, a ciascuno dei quali sono attribuiti punti. Il servizio di campeggio deve ottenere almeno: a) 16,5 punti per il servizio principale; b) 20 punti se vengono fornite anche altre strutture atte al pernottamento di ospiti. Il punteggio complessivo è aumentato di un punto se vengono forniti servizi di ristorazione e di un punto se sono disponibili attività ricreative.
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