Art. 8 · Trasmissione delle informazioni

Art. 8

Trasmissione delle informazioni

In vigore dal 5 apr 2005
Trasmissione delle informazioni 1.   I risultati dei controlli vengono trasmessi a scadenza annua alla Commissione, corredati di un rapporto sintetico sulle pratiche di valutazione (controlli a livello di azienda di allevamento di bovini) e sull’evoluzione della qualità delle acque (fondata sul controllo della lisciviazione a livello di zona radicale, sulla qualità delle acque di superficie e sotterranee e sui calcoli basati su modelli). Effettuata la valutazione iniziale, i primi risultati sono trasmessi nell’ottobre 2005, la seconda relazione nell’ottobre 2006 e la terza relazione nel giugno 2008. 2.   La Commissione tiene conto dei risultati così ottenuti ai fini di un’eventuale nuova richiesta di deroga da parte delle autorità danesi, da sottoporre a valutazione nel quadro della procedura di cui all’ della direttiva 91/676/CEE.
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