Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 apr 2005
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a)
«allevamento di bovini»: un’azienda con più di 3 capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini;
b)
«praticoltura»: una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);
c)
«coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais e/o orzo primaverile insilati, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici di avvicendamento per la ritenzione biologica dell’azoto residuo durante l’inverno;
d)
«barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:294:oj#art-2