Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 apr 2005
Il membro della Commissione responsabile per l’energia, o la persona da questi designata a tal fine, è autorizzato a firmare, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e il gabinetto dei ministri dell’Ucraina.
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