Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 mar 2005
1.   L’aiuto che l’Italia intende concedere alla società AEP per un progetto di teleriscaldamento sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4556 del 6 agosto 1999 è compatibile con il mercato comune. 2.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere concesso prima che l’Italia abbia fornito la prova che l’ACEA ha restituito l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile valutato nel caso oggetto della decisione 2003/193/CE, con gli interessi.
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